estratto della comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I
Oggetto: Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017/ circolare applicativa.
Con riferimento al Reg. delegato (UE) 2020/1794 del 16 settembre 2020 “che modifica
l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico”, ed, in
particolare, all’articolo 1 che modifica l’allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del richiamato regolamento
(UE) 2018/848, con riferimento all’ obbligo per l’utente “di ordinare il materiale riproduttivo vegetale
in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale
biologico o in conversione” sono state definite le seguenti disposizioni, concordate con il “Gruppo di
esperti” (nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018), di cui all’art. 3, comma 4, del
Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017.
Con riferimento all’erba medica ed al trifoglio alessandrino, inserite in “Lista rossa” nell’
ambito della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB all’Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del
richiamato DM n. 15130/2017, il tempo utile entro il quale l’utente deve dimostrare di aver attivato
contatti per ordinare la semente biologica da utilizzare successivamente alla data del 1° gennaio 2022 è
stabilito alla data del 31 luglio 2021.
Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di
“pubblicata” alla data del 31 luglio 2021, possono ottenere la deroga all’utilizzo delle suddette sementi
biologiche, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente
biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB,
operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 31 luglio 2021.
MIPAAF – PQAI 01 – Prot. Uscita N.0269583 del 11/06/2021
Per gli operatori con notifica di attività biologica, alla data del 31 luglio 2021, in qualsiasi stato
antecedente allo stato di “pubblicata” (ad es. “rilasciata”,“idonea” ecc.) non si applicano le
disposizioni della presente Circolare.
Gli Organismi di controllo sono tenuti ad effettuare accurate azioni di verifica, ai sensi
dell’art. 7 del DM n. 15130/2017. Gli organismi di controllo- qualora accertino che l’operatore abbia
utilizzato semente convenzionale in assenza della manifestazione di interesse di cui sopra , attivata
tramite lo specifico servizio del SIB- dovranno adottare la corrispondente misura della “diffida” sulle
produzioni ottenute per la non conformità di cui al codice D1.08 dell’Allegato al DM n. 15962 del 20
dicembre 2013 “Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la
qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono
applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.
Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
Prot. Uscita n. 0269583 del 11.06.2021